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Certificazione rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni - validità ed utilizzabilità esclusivamente nei rapporti tra privati

Attenzione: questo articolo non é piú attuale!

Si fa presente che dal 1° gennaio 2012 alle Pubbliche Amministrazioni è consentito il rilascio di certificazioni solamente nei casi in cui queste vengano utilizzate nei rapporti tra privati.

Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e nei confronti di privati gestori di pubblici servizi invece devono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articoli 40, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ai privati devono contenere obbligatoriamente il seguente avviso: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Nel caso in cui il predetto avviso dovesse mancare la certificazione è nulla (art. 40, comma 02 del D.P.R. 2812.2000, n. 445, come integrato dalla Legge n. 183/2011).

02/02/2012